Questa importante sentenza del Tribunale di Firenze riprende un principio, già affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale anche in assenza di nesso eziologico tra danno alla salute e azioni od omissioni dei sanitari, la mancata informazione al paziente su tutte le possibili conseguenze, anche remote, dell'intervento configura comunque un profilo di responsabilità a carico dei sanitari. Se esiste la prova che in caso di corretta informazione il paziente avrebbe scelto un'altra opzione terapeutica, si configura a carico dei medici e dell'azienda sanitaria l'obbligo di risarcire il danno ala salute e il danno da violazione del diritto all'autodeterminazione; se non esiste tale prova deve essere risarcito solo il secondo danno.