In applicazione del disposto dell'Art. 1370 C.C., la sentenza n° 668 emessa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ribadisce che, nei casi in cui una clausola inserita in un contratto di assicurazione sia redatta con una terminologia che dà adito ad interpretazioni multiple, la stessa deve essere interpretata in senso più favorevole all'assicurato, che è la parte che nel contratto non ha predisposto le clausole ma ha solo potuto decidere se aderire o meno.
La Cassazione ha precisato con terminologia chiarissima che "mai possono ricadere sull'assicurato le conseguenze della modestia letteraria o dell'insipienza scrittoria dell'assicuratore".