Il Codice dell’Ambiente introdotto nel nostro ordinamento giuridico col D.Lgs. n° 152 del 3.04.2006 ha operato un riordino della normativa uniformandola e razionalizzandola relativamente alle valutazioni ambientali, alle norme sulla tutela del suolo, alla tutela delle acque dall’inquinamento, alla gestione delle risorse idriche, alla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e alla tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.
E’ diventato pertanto importante per ogni imprenditore tutelarsi contro i danni accidentali relativi allo svolgimento della propria attività che potrebbero creare danni all’ambiente con conseguente onerosa richiesta di risarcimento.
Oltre a indennizzare i danni da inquinamento, provocati accidentalmente dall’imprenditore, che hanno avuto come conseguenza danni a cose , a persone e sospensioni di attività, viene estesa la copertura anche alle :
• Spese di bonifica e di ripristino del danno ambientale
• Spese di bonifica all’interno dello stabilimento
Si possono inoltre assicurare anche i :
• Danni da amianto, comprese le spese di rimozione e smaltimento
• Danni a beni mobili e immobili di proprietà dell’assicurato che si trovano all’interno dello stabilimento
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