Garantisce l’insegnante per la responsabilità derivantegli dall’Art. 2048 c.c. per i danni cagionati dagli allievi quando sono sotto la sua vigilanza. Sono comprese anche le somme che sia tenuto a pagare a titolo di rivalsa da parte dello Stato, qualora svolga l’attività in scuola pubblica.
Comprende anche i danni verificatisi:
• Durante le supplenze
• Durante la refezione
• Durante le gite scolastiche
• Durante le lezioni private
Per gli insegnanti di educazione fisica è compresa anche l’attività extrascolastica svolta come preparatore-allenatore non professionista
Di discipline sportive con esclusione di atletica pesante, alpinismo, sci alpinismo, subacquea, sport aerei.
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo